IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

   VISTA  la  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive modifiche,
recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
   VISTO  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
   VISTO,  in  particolare,  l'articolo 10 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  112,  che  prevede:  "Con le modalita' previste dai
rispettivi  statuti  si  provvede a trasferire alle regioni a statuto
speciale  e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non
siano  gia'  attribuite,  le  funzioni  ed  i  compiti  conferiti dal
presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
maggio  2000  di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli
enti  locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di  concessione  dei  trattamenti  economici in favore degli invalidi
civili di competenza del Ministero dell'interno;
   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio  2000  recante delega al Ministro per la funzione pubblica per
il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.
59 del 1997;
   VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
dell'articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998,
dalla   Conferenza   unificata   in   data   22   aprile  1999,  come
successivamente modificato ed integrato;
   CONSIDERATI  i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti
in  sede  tecnica  tra  Governo,  regioni  ed  enti  locali in merito
all'individuazione  delle risorse in materia di invalidi civili sulla
base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale;
   ACQUISITO,  in  data  20  luglio  2000, il parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali;
   SENTITA  l'Unione  Italiana  delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
   SENTITI le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
   ACQUISITO,  in  data  17 ottobre 2000, il parere della Commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa,  istituita  ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive modificazioni;
   SENTITI  il  Ministro  dell'interno  il  Ministro  della  funzione
pubblica,  il  Ministro  per  gli  affari  regionali, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

                              Decreta:

                                Art.1
                         (Ambito operativo)

   1.  Il  presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni
dei   beni   e   delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e
organizzative ad essi trasferite per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti in materia di concessione dei trattamenti economici in favore
degli  invalidi  civili,  individuate  con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del 26 maggio 2000 recanti l'individuazione
dei   beni   e   delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e
organizzative  da  trasferire  alle  regioni  ed agli enti locali per
l'esercizio  delle  funzioni amministrative in materia di concessione
dei   trattamenti  economici  in  favore  degli  invalidi  civili  di
competenza del Ministero dell'interno.